Anche le madri straniere potranno godere del premio alla nascita di 800 euro
anche chiamato Bonus mamma domani. Lo stabilisce un messaggio dell’Inps a seguito di un’ordinanza del Tribunale di Milano che obbliga l’ente previdenziale ad eliminare ostacoli e discriminazioni verso le mamme straniere regolarmente presenti in Italia che erano state ingiustamente escluse dal beneficio. Le interessate però dovranno presentare domanda di riesame
per accedere al beneficio alla sede INPS di competenza.
Il premio alla nascita di 800 euro, il bonus mamma domani introdotto dalla Legge di Stabilità, spetta anche alle madri straniere, lo ha comunicato l’INPS con il messaggio n. 661 del 13 febbraio 2018 a seguito dell’Ordinanza del Tribunale di Milano del 12 dicembre 2017.
Con tale messaggio, l’INPS fornisce le prime indicazioni su come estendere il beneficio di 800 euro concesso come premio per la nascita o l’adozione di un minore anche alle donne straniere regolarmente presenti in Italia.
In prima battuta, la possibilità di estendere alle madri straniere regolamenti presenti in Italia il beneficio era stata respinta con le circolari INPS n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017. Infatti, l’INPS con tali circolari aveva impartito le prime indicazioni sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore previste dall’articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il premio di 800 euro alle future mamme per la nascita di un figlio o per l’adozione di un minore spetta alla futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza, o all’atto dell’adozione, ed è erogato dall’Inps in un’unica soluzione.
Il Bonus mamma domani, è stato regolarmente approvato nella Legge di Bilancio 2017 e spetta alle donne, per le nascite dal 1 gennaio 2017 in poi, che si trovano in uno dei seguenti stati:
compimento del 7° mese di gravidanza;
parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Tuttavia l’INPS a seguito dell’Ordinanza del 12 dicembre 2017, emessa nella causa iscritta al n. di R.G. 6019/2017, con la quale il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso dell’APN, ASGI e Fondazione Giulio Piccini c/INPS avverso le circolari Inps n. 39/2017, n. 61/2017 e n. 78/2017, in materia di “Premio alla nascita”, nella parte in cui è stato limitato l’accesso al beneficio economico degli 800 euro per nascita o adozione di un minore ad alcune categorie di donne straniere e precisamente alle donne titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998, della carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo n. 30/2007, ha dovuto rivedere la sua posizione.
Infatti, con tale sentenza è stato ordinato all’Inps di eliminare ogni ostacolo e discriminazione estendendo il “premio alla nascita a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizioni giuridico-fattuali previste dall’art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016” e di procedere alla pubblicazione sul sito INPS si un’informativa per la pubblicizzazione dell’ampliamento dei beneficiari al premio.
Con messaggio n.661 del 13 febbraio 2018 l’INPS comunica le domande relative al premio alla nascita presentate dalle donne straniere regolarmente presenti in Italia dovranno essere oggetto di riesame.
Tuttavia il riesame delle domande avverrà su istanza della futura mamma interessata a beneficiare del premio.La domanda di riesame va presentata dalla futura mamma. Quindi sarà l’interessata (futura mamma) a presentare domanda di riesame per l’ammissione al beneficio alla Struttura territoriale competente utilizzando l’apposito modello predisposto dall’INPS allegato al messaggio n.661 del 13 febbraio 2018 e disponibile sul sito ww.inps.it.
Sarà cura della struttura territorialmente competente valutare l’esistenza dei requisiti necessari per ottenere il beneficio in termini di regolare presenza in Italia e anche con riferimento agli altri requisiti giuridico-fattuali richiesti dalla legge.
L’INPS chiarisce anche che i premi verranno corrisposti con riserva di ripetizione se, all’esito del giudizio di impugnazione del citato provvedimento giudiziale da parte dell’Istituto, emergerà un diverso orientamento giurisprudenziale.
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