TRADITI DAL CONIUGE
ORA
SI PUÒ AVERE RISARCIMENTO
- Hai le 'corna'? Puoi chiedere un risarcimento. Ebbene sì, una sentenza
della Corte di Cassazione apre la possibilità al coniuge, vittima di un
tradimento, di poter chiedere e ottenere il risarcimento dei danni per
le 'corna' subite. La possibilità di essere risarciti, dice la Suprema
Corte, esiste anche se la separazione è avvenuta in maniera consensuale,
senza addebito. Ovviamente, chiarisce la sentenza 18853 della Prima
sezione civile, c'è tradimento e tradimento per cui il risarcimento del
danno scatta soltanto se il coniuge che ne fa richiesta abbia subito una
«lesione di un diritto costituzionalmente garantito». Per esempio, «ove
si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla
specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute
del coniuge». Insomma, i danni da 'cornà, precisa ancor meglio la
Cassazione, si possono ottenere dove il tradimento «per le sue modalità
abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti
dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione,
si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità
della persona, costituente bene costituzionalmente protetto». Applicando
questo principio la Cassazione ha accolto, dopo due giudizi negativi,
il ricorso di una donna di Savona, M.G., che aveva citato in giudizio il
marito P. G. dal quale si era separata consensualmente per chiederne la
condanna al risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole
dalla relazione che l'uomo aveva intrattenuto con un'altra donna
sposata. Sarà ora la Corte d'appello di Genova ad occuparsi del caso
attenendosi al dettato della Cassazione.
Una battaglia
giudiziaria per ottenere i danni da 'cornà che la signora M.G. stava
portando avanti da dieci anni. Sia il Tribunale di Savona, nel giugno
2001, sia la Corte d'appello di Genova, nel maggio 2006, avevano dato
risposta negativa a M.G. sulla base del fatto che la donna si era
separata consensualmente dal marito e che la perizia del Ctu non aveva
messo in rilievo particolari danni alla salute. M.G. ha portato avanti
con successo la sua battaglia sino in Cassazione. Piazza Cavour, nelle
motivazioni, spiega che «ciascun coniuge può legittimamente fare cessare
il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero,
ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio. Con il
matrimonio - spiegano infatti gli 'ermellinì - i coniugi non si
concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo 'ius in corpus' - da
intendersi come comprensivo della correlativa sfera affettiva - valevole
per tutta la vita, al quale possa corrispondere un 'diritto inviolabilè
di ognuno nei confronti dell'altro, potendo fare cessare ciascuno i
doveri relativi in ogni momento con un atto unilaterale di volontà
espresso nelle forme di legge».
La Cassazione spiega che per
ottenere i danni da tradimento non basta la «sola sofferenza psichica
causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva -
obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per
sè non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di
legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un
interesse costituzionalmente garantito». Come i danni alla salute o alla
dignità. Un via libera al risarcimento per il tradimento subito che,
come spiega la Cassazione, deriva dal fatto che «la violazione dei
doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria
sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma,
ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può
integrare gli estremi di un illecito civile». In sintesi, chi è vittima
di un tradimento e ha patito una sofferenza, fisica o morale che essa
sia, anche se si è separato consensualmente può successivamente
rivolgersi ad un giudice civile per avere i danni da 'cornà. Per dirla
con piazza Cavour, «per avere il risarcimento dei danni non patrimoniali
ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di addebito in sede
di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa ai
danni» da infedeltà.
http://www.leggo.it/articolo.php?id=138823
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