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mercoledì 4 novembre 2009

Riconoscere figli naturali




Riconoscere figli naturali

Un figlio nato da un uomo e una donna uniti in matrimonio è un figlio legittimo, se invece i genitori non sono sposati, ma entrambi lo riconoscono, per la legge è un figlio naturale. C’è poi il caso in cui il bambino non viene riconosciuto, ma la legge può obbligare mamma e papà a prendersi le proprie responsabilità.


La dichiarazione volontaria

I genitori, anche se non sono sposati (per esempio sono conviventi o fidanzati), possono riconoscere un figlio naturale mediante una dichiarazione resa all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza. Il riconoscimento volontario può essere effettuato alla nascita, oppure successivamente. C’è poi la possibilità di farlo attraverso il testamento, ma gli eredi legittimi hanno la facoltà di impugnare le volontà del defunto.


Quando serve il tribunale

Il riconoscimento giudiziale avviene quando, per esempio, una ragazza madre vuole mettere il padre del suo bambino davanti alle proprie responsabilità. Ai sensi dell’articolo 269 del Codice Civile, se una donna ha avuto un figlio da un uomo che non vuole riconoscerlo può chiedere al tribunale dei minori di dichiarare l’uomo padre naturale. La dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti con il presunto padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale, ma insieme ad altri elementi (test del Dna, trasferimento di soldi, etc.) possono essere usati dal giudice. Se il genitore si oppone alla prova del Dna, sarà visto come presunzione di paternità. I tempi giudiziari per ottenere il riconoscimento si aggirano intorno ai 2-3 anni.


Il risarcimento per il danno

Il genitore che per primo ha riconosciuto il figlio, può chiedere un risarcimento all’altro per il mancato contributo al mantenimento. È possibile anche obbligarlo a rispondere penalmente per violazione degli obblighi di assistenza famigliare. In questo caso al figlio può essere riconosciuto un risarcimento morale per il danno esistenziale, provocato dal fatto che non è riuscito a formare in modo completo la propria personalità a causa di ridotti mezzi di sussistenza e dell’abbandono morale e/o materiale da parte del genitore inadempiente.



Stesse garanzie per tutti

La costituzione (art.30) garantisce ai figli naturali il diritto di essere mantenuti, istruiti ed educati dai loro genitori e impone che venga assicurata una tutela giuridica uguale a quella dei figli legittimi. La riforma del Diritto di Famiglia stabilisce che per tutte le questioni patrimoniali ed ereditarie, il figlio naturale è nella stessa situazione di quello legittimo, con l’unica differenza che non acquisisce diritti nei confronti dei parenti del genitore tranne che verso i nonni e i bisnonni.


Quale cognome?

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome paterno. Se il riconoscimento del padre è avvenuto successivamente a quello della madre, il figlio naturale può assumere il cognome paterno aggiungendolo o sostituendolo a quello della mamma.

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